Report sulla trattativa per il rinnovo del CCNL Area Funzioni locali 2019 - 2021
Nel corso della riunione odierna abbiamo discusso con l’Aran una nuova bozza di articolato contenente importanti integrazioni, per la maggior parte in accoglimento delle proposte avanzate da FP CGIL, CISL FP, UIL FPL al fine di valorizzare in maniera eguale tutte le categorie dirigenziali rappresentate dal CCNL.
Nel procedere della trattativa, sono state apportate numerose integrazioni a mano a mano anche su aspetti relativi alle ulteriori sezioni del CCNL per soddisfare l’obbiettivo di giungere in tempi celeri alla sottoscrizione definitiva di un testo concordato da tutte le parti sedute al tavolo. Tra le novità, si riscontra che diventa oggetto di contrattazione integrativa, sia per i Dirigenti degli enti locali, sia per i dirigenti PTA, l’eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, come quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD), di data protection officere (DPO). Integrate anche le disposizioni in materia di patrocinio legale, prevedendo che le amministrazioni possano concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. Fissato al 30% l’importo della retribuzione di posizione riconosciuta al personale utilizzato in convenzione dall’ente utilizzatore.
Per la dirigenza PTA, invece, è stato eliminato l’articolato sul Fondo unico, tornando alla disciplina degli artt. 90 - 91 del CCNL 2016 - 2018, mentre viene riconosciuto a decorrere al 1° gennaio 2021 l’incremento del valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità di struttura complessa rideterminato in € 10.525,00. Riguardo la sezione specifica dei Segretari comunali e provinciali, viene estesa l’operatività dell’OPI anche alle questioni compatibili con il loro ruolo e con le loro funzioni. Viene integrata l’importante tutela per le donne vittime di violenza, chiarendo che le Segretarie cui è stata riconosciuta la possibilità di collocamento in disponibilità presso il Ministero dell’Interno, al fine
di provvedere al riassegnamento presso gli uffici centrali o periferici dell’Albo nazionale, oppure presso altri uffici dello stesso Ministero, mantengono le voci retributive del trattamento economico in godimento per un periodo di un anno dalla data di assegnazione al nuovo ufficio.
La retribuzione di posizione del Segretario di un Unione di comuni diventa quella della fascia demografica derivante dalla somma degli enti dell’Unione; nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, è possibile incrementare fino al 15% la soglia massima della retribuzione di posizione, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto del tetto al Fondo; viene anticipata dal nono al sesto mese dalla firma del CCNL l’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione; viene confermata la percentuale del 25% relativa al compenso per i Segretari cui viene conferito un incarico di reggenza o supplenza; l’incarico di RPCT diventa una delle voci che determina la graduazione della retribuzione di posizione; infine, viene prevista una dichiarazione congiunta con cui le parti concordano sull’opportunità di implementare un sistema di gestione centralizzata e in forma digitale, a livello di Ministero dell’Interno, dei fascicoli personali dei Segretari comunali e provinciali. A seguire nella discussione, abbiamo presentato alla controparte una serie di proposte previamente discusse unitariamente tra FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e ritenute importanti per giungere a un testo che possa soddisfare tutti i dirigenti che ci danno mandato. Le nostre richieste mirano a tutelare la partecipazione nei piccoli enti, chiedendo anzitutto che le materie oggetto di
contrattazione integrativa diventino oggetto di confronto qualora il numero di dirigenti sia inferiore a tre e, ancora, è importante che il numero minimo di dirigenti al fine di costituire l’OPI passi dagli attuali 12 dirigenti a 5, proprio per salvaguardare la partecipazione nelle piccole realtà.
Chiediamo che il regolamento del lavoro agile sia adottato entro 120 giorni dalla sottoscrizione del CCNL e che venga tutelato il diritto alla disconnessione. Per quanto attiene gli ulteriori istituti, è importante che venga assicurato anche alle categorie dirigenziali la possibilità di fruire dell’aspettativa senza assegno di cui all’art. 1, comma 12-quater, del Dl 44/2023, nonché è opportuno integrare il testo contrattuale con una previsione previamente contenuta in una
dichiarazione congiunta ovvero le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili in tutti i casi in cui l’impossibilità di fruirne non sia imputabile o riconducibile al dirigente. È importante istituire l’identità alias anche in questo CCNL. Per allineare la normativa in materia di patrocinio legale, chiediamo che vengano menzionati nell’articolato sia l’art. 530 sia l’art. 531 del cpp, in quanto così si andrebbe a tutelare la posizione economica del dirigente sia in ogni caso di assoluzione sia nel caso di prescrizione della pena. Chiediamo la maggiorazione della
retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti utilizzati in convenzione, nonché l’incremento anche della forbice per la remunerazione degli incarichi ad interim, che dagli attuali 15% -40% passi a 20% - 40%.
L’Aran ha programmato la prossima riunione per Lunedi 11 Dicembre p.v..